Il 13 febbraio 2026 segna l’entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Il passaggio dal supporto cartaceo a quello digitale richiede alle aziende un adeguamento immediato dei propri flussi documentali, gestionali e informatici. Comprendere chi è tenuto ad adeguarsi e con quali modalità operative è essenziale per prevenire non conformità e potenziali sanzioni amministrative.
Il FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) è il documento che accompagna il rifiuto dalla produzione fino alla destinazione finale. Con l’integrazione del sistema RENTRI, questo il formato cartaceo cede il passo a quello elettronico per un’ampia platea di soggetti coinvolti.
Scopri in questo articolo cosa comporta l’obbligo del FIR digitale RENTRI, chi deve utilizzarlo e chi potrà continuare con il formulario cartaceo.
Il passaggio al FIR digitale RENTRI dal 13 febbraio 2026
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) è il documento obbligatorio che accompagna il rifiuto durante il trasporto, dalla produzione fino all’impianto di destinazione, garantendo la tracciabilità lungo tutta la filiera.
Con il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il monitoraggio dei rifiuti pericolosi diventa interamente telematico, standardizzando la gestione dei dati a livello nazionale e rendendola più trasparente, efficace e conforme agli obblighi normativi.
A decorrere dal 13 febbraio 2026, tutti i produttori di rifiuti pericolosi iscritti al portale dovranno adottare la modalità digitale per l’emissione e la vidimazione dei formulari.
Se non sai cos’è il sistema RENTRI, come funziona o come ci si iscrive, ti consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento dedicato:
👉 Leggi l’articolo completo su cos’è il RENTRI
Quali sono i soggetti obbligati al FIR digitale RENTRI?
L’applicazione dell’obbligo FIR digitale RENTRI non riguarda tutti gli operatori, ma riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti pericolosi.
Le modalità di applicazione dell’obbligo variano in funzione di tre elementi chiave:
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iscrizione al RENTRI del produttore
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numero di dipendenti dell’azienda
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tipologia di rifiuto gestito (pericoloso o non pericoloso)
Prosegui la lettura per capire a quali soggetti si applica l’obbligo di FIR digitale RENTRI e in quali casi è ancora ammesso l’uso del formulario cartaceo.
Obbligo esclusivo del FIR digitale RENTRI
1) Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente il FIR digitale RENTRI i produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti derivanti da:
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lavorazioni industriali e artigianali
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trattamento dei rifiuti
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fanghi derivanti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque
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depurazione delle acque reflue
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abbattimento di fumi
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fosse settiche e reti fognarie
Modalità di emissione del FIR per produttori iscritti con più di 10 dipendenti
Gestisci rifiuti pericolosi?
🔴 Obbligo FIR digitale RENTRI
❌ FIR cartaceo non consentito
Gestisci rifiuti non pericolosi?
🔴 Obbligo FIR digitale RENTRI
❌ FIR cartaceo non consentito
Per questi soggetti, a decorrere dal 13 febbraio 2026, il FIR cartaceo non è più utilizzabile.
L’emissione e la gestione dei formulari dovranno avvenire esclusivamente in modalità digitale, secondo le modalità previste dal sistema RENTRI, con completamento dell’adeguamento organizzativo e operativo entro la data di scadenza.
Obbligo parziale del FIR digitale RENTRI
2) Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti
I soggetti iscritti al RENTRI con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10 sono obbligati a emettere il FIR digitale RENTRI solo per i rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, resta la possibilità di scegliere tra FIR digitale e FIR cartaceo.
Rientrano in questa categoria i produttori di rifiuti derivanti da:
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lavorazioni industriali o artigianali
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attività di trattamento dei rifiuti
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processi di potabilizzazione e altri trattamenti delle acque
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depurazione delle acque reflue
-
abbattimento dei fumi
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gestione di fosse settiche e reti fognarie
Modalità di emissione del FIR per produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti
Gestisci rifiuti pericolosi?
🔴 Obbligo FIR digitale RENTRI
❌ FIR cartaceo non consentito
Gestisci rifiuti non pericolosi?
🟢 Facoltativo FIR digitale RENTRI
✅ FIR cartaceo consentito
3) Produttori iscritti al RENTRI operanti in ambiti agricoli, edili, di servizio e sanitari
Appartengono a questa categoria i soggetti che operano in settori non riconducibili alle attività industriali o assimilate, a prescindere dal numero di dipendenti, tra cui:
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agricolo e agro-industriale
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silvicoltura e pesca
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costruzioni, demolizioni e scavi
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attività commerciali
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attività di servizio
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settore sanitario
Modalità di emissione del FIR per produttori iscritti al RENTRI operanti in ambiti agricoli, edili, di servizio e sanitari:
Gestisci rifiuti pericolosi?
🔴 Obbligo FIR digitale RENTRI
❌ FIR cartaceo non consentito
Gestisci rifiuti non pericolosi?
🟢 Facoltativo FIR digitale RENTRI
✅ FIR cartaceo consentito
Questi soggetti possono scegliere volontariamente se utilizzare il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi. Nonostante l’utilizzo del FIR digitale per i rifiuti non pericolosi sia quindi in questo caso opzionale, è comunque fortemente consigliato per garantire uniformità nei processi documentali.
➡️ Scopri se rientri nel terzo scaglione RENTRI
Nessun obbligo di utilizzo del FIR digitale RENTRI
4) Produttori non iscritti al RENTRI che producono solo rifiuti non pericolosi:
Gestendo unicamente rifiuti non pericolosi, per questi soggetti non scatta l’obbligo FIR digitale ed è consentito l’utilizzo del FIR cartaceo per la gestione dei rifiuti non pericolosi.
Cosa cambia per trasportatori e destinatari dei rifiuti?
L’introduzione del FIR digitale ha un impatto diretto non solo sui produttori, ma sull’intera filiera della gestione dei rifiuti. A partire dal 13 febbraio 2026, trasportatori e destinatari dovranno essere organizzati per gestire entrambe le modalità di FIR – digitale e cartacea – in funzione della posizione del produttore/detentore, in particolare:
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se il produttore è obbligato all’emissione del FIR digitale RENTRI, tutta la filiera dovrà operare in modalità digitale
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se il produttore non è soggetto all’obbligo, la gestione del FIR potrà avvenire in formato cartaceo per l’intera catena.
L’introduzione del FIR digitale comporta quindi un impatto operativo significativo, che richiede un adeguamento sia organizzativo che documentale da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera.
Perché è importante verificare la tua posizione prima della scadenza
Capire oggi se la tua organizzazione rientra nell’obbligo del FIR digitale ti consente di:
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evitare errori nella gestione dei formulari
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prevenire situazioni di non conformità
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ridurre il rischio di sanzioni amministrative
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organizzare correttamente i processi aziendali e i flussi informativi
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formare per tempo il personale coinvolto
Rimandare le verifiche o sottovalutare l’impatto operativo del nuovo sistema può comportare criticità significative in prossimità della scadenza.
Hai dubbi su quale FIR utilizzare?
Se desideri capire se sei soggetto all’obbligo, per quali rifiuti e con quali modalità operative, la nostra società Ergo-Tec mette a tua disposizione il proprio team tecnico per una consulenza personalizzata in base alla tua specifica situazione aziendale.
Il nostro responsabile dell’area ambiente, Giorgio Baccanella, ti affiancherà nell’analisi della tua posizione aziendale, nell’adeguamento ai requisiti del sistema RENTRI e nella formazione del personale coinvolto, per gestire il passaggio dal FIR cartaceo al digitale in modo corretto, conforme e consapevole, senza interruzioni operative.
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