Nuovo Decreto Sicurezza 2025: quali misure ha introdotto?
Lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-Legge n. 159/2025, che introduce nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza nei cantieri, sorveglianza sanitaria, sistemi di protezione da caduta dall’alto e formazione obbligatoria.
Il DL 159/2025 è stato pubblicato con l’obiettivo di rafforzare le misure di riduzione del rischio e prevenire gli infortuni in ogni ambito lavorativo, aggiornando e integrando quanto già previsto dalla normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 81/2008.
In questo articolo ti guideremo attraverso le principali novità introdotte dal DL 159/2025, con particolare attenzione agli impatti pratici per le aziende.
Quando entrerà in vigore il Decreto Legge 159/2025?
Il DL è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il 31 ottobre 2025.
Come tutti i decreti-legge, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Durante questo iter, per sua natura, il testo di legge potrà subire modifiche.
Quali temi affronta il Decreto Sicurezza e perché riguardano la tua azienda?
Il Decreto interviene su diversi ambiti rilevanti per la gestione della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ecco alcune delle aree su cui incide in modo concreto:
- 3 – Vigilanza su appalti, badge di cantiere e patente a crediti;
- 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
- 6 – Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
- 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
- 10 – Disposizioni in materia di norme UNI
- 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
- 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Nuove disposizioni del DL 159/2025 per la sicurezza nei cantieri
Il Decreto-Legge 159/2025 introduce modifiche rilevanti per rafforzare i sistemi di controllo nei cantieri e garantire una maggiore tracciabilità delle attività a rischio. Al centro di queste novità ci sono due strumenti fondamentali: la patente a crediti e la tessera di riconoscimento con codice anticontraffazione. Vediamo nel dettaglio quali cambiamenti ha introdotto il Decreto 159/2025:
Patente a crediti: quali novità per la decurtazione dei punti
L’art. 3 del DL159/2025 precisa che la decurtazione dei crediti debba avvenire al momento della notificazione del verbale di accertamento, emanato dagli organi di vigilanza competenti.
Sono inoltre aumentate sia le sanzioni sia le decurtazioni associate alle violazioni, con un impatto diretto sulla continuità operativa delle imprese coinvolte.
Badge di cantiere: obbligatorio codice anticontraffazione
All’art. 3, comma 2, il nuovo Decreto stabilisce che “[…] le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (…) sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento (…) dotata di un codice univoco anticontraffazione.”
Le modalità di attuazione delle disposizioni e l’elenco delle “attività a rischio elevato” saranno definiti da appositi Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL.
Ridefinita la vigilanza sugli appalti
L’art. 3 comma 1 del DL, in linea con i principi di prevenzione espressi nel D.Lgs. 81/08 e nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), stabilisce come prioritario il controllo da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, finalizzato al rilascio dell’attestato della “Lista di conformità”.
Decreto Sicurezza 159/2025: cosa cambia in materia di formazione?
Aggiornamento RLS: quali modifiche ha introdotto il DL 159/2025?
Integrando quanto già previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il Decreto-Legge 159/2025 introduce una novità sostanziale in materia di formazione, disciplinando anche l’aggiornamento obbligatorio degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende con meno di 15 dipendenti.
In particolare, viene modificato il comma 11 dell’articolo, stabilendo che le modalità dell’aggiornamento periodico anche gli RLS di micro e piccole imprese devono essere definite tramite la contrattazione collettiva nazionale di settore.
Questa integrazione normativa, prima assente nel Testo Unico, armonizza il trattamento degli RLS nelle micro e piccole imprese con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori, garantendo maggiore coerenza e uniformità nell’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza.
Nuove misure preventive contro condotte violente e moleste sul lavoro
Il Decreto-Legge 159/2025 interviene in modo concreto anche su un tema spesso sottovalutato nella gestione della sicurezza aziendale: la prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è rafforzare la tutela della dignità e dell’incolumità psicofisica dei lavoratori, riconoscendo che episodi di questo tipo rappresentano un rischio reale, da gestire con strumenti organizzativi specifici.
Il Decreto intende quindi rafforzare in modo concreto la tutela dei lavoratori contro ogni forma di violenza o molestia sui luoghi di lavoro, riconoscendole come rischi da affrontare con strumenti organizzativi mirati.
Le aziende devono prestare attenzione alla problematica delle molestie e della violenza
Il provvedimento introduce una modifica significativa all’articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo la lettera z-bis, che impone alle aziende “la programmazione di misure di prevenzione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste” nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
È importante sottolineare che queste misure non rientrano, al momento, non sono ancora dettagliatamente disciplinate nell’oggetto della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. (precedente normativa)
Alcol e droghe: nuove regole e controlli previste dal Decreto Legge 159/2025
Accertamenti su sospetto abuso di alcol e uso di stupefacenti
Con l’introduzione della nuova lettera e-quater all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08, dedicato alla sorveglianza sanitaria, il Decreto-Legge 159/2025 introduce un’importante novità in materia di prevenzione per i lavoratori impiegati in attività ad elevato rischio di infortuni. Viene prevista la possibilità per il medico competente di effettuare una visita medica prima o durante il turno di lavoro, “in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope […]” con lo scopo di verificare che il lavoratore non stia operando in condizioni di alterazione psicofisica.
Tracciamento dei mancanti infortuni: nuove responsabilità per le imprese
L’articolo 15 del Decreto-Legge 159/2025 segna un’importante svolta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo una misura strategica per rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere il miglioramento continuo delle condizioni lavorative.
In particolare, viene stabilito che:
“Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con piu’ di quindici dipendenti.”
Le imprese interessate saranno tenute a raccogliere e comunicare dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni (near miss), che pur non avendo generato/causato un danno, anche grave, alle persone, avrebbero potuto farlo, con l’obiettivo di intervenire preventivamente e rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro.
Le aziende sono invitate a documentare anche eventuali azioni correttive o preventive messe in atto per migliorare i livelli di sicurezza. Le modalità di trasmissione dei dati e i criteri per l’elaborazione di un rapporto annuale di monitoraggio nazionale verranno definiti con successivo decreto del Ministero del Lavoro.
Il nuovo Decreto valorizza il tracciamento dei mancati infortuni come strumento strategico per il miglioramento continuo della sicurezza. Questa misura rappresenta un’importante opportunità per sviluppare un approccio proattivo alla prevenzione e promuovere ambienti di lavoro più sicuri e consapevoli, trasformando i lavoratori, da meri esecutori, a partecipanti attivi del processo di sicurezza.
Nuove disposizioni per DPI e sistemi anticaduta per settori ad alto rischio
Con l’articolo 5, lettera g) il DL 159 sostituisce la lettera a) del comma 4 all’articolo 77 del Testo Unico che disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Nuovi obblighi del Datore di lavoro su DPI e indumenti di lavoro
L’art. 5 del DL 159/2025 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a mantenere “in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.”
Questa disposizione conferma che la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce nella fornitura, ma comprende anche la manutenzione, la pulizia e l’eventuale sostituzione dei dispositivi, affinché questi mantengano la loro efficacia protettiva.
Le novità per i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
In materia di prevenzione delle attività a rischio di caduta dall’alto, lo stesso articolo 5 del DL 159, alla lettera i), sostituisce integralmente l’art. 115 del Titolo IV del Testo Unico, ridefinendo in modo puntuale le misure da adottare per la prevenzione delle cadute dall’alto.
Il nuovo articolo 115 stabilisce che, nei lavori in quota, devono essere adottati prioritariamente i sistemi di protezione collettiva, rispetto ai sistemi di protezione individuale (DPI), come:
- parapetti,
- reti di sicurezza.
Qualora non sia possibile adottare queste misure, è necessario che i lavoratori utilizzino DPI idonei per l’uso specifico quali:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.
Questa modifica ha l’obiettivo di fornire indicazioni tecniche più precise e uniformare le prassi operative in materia di attività a rischio di caduta dall’alto, in linea con i principi di prevenzione e protezione definiti all’art. 111 del Testo Unico.
Scale verticali permanenti e rischio di caduta dall’alto: cosa prevede il DL 159?
Il Decreto-Legge 159/2025 interviene anche sull’articolo 113 del D.Lgs. 81/08, sostituendone integralmente il comma 2 per chiarire i requisiti di sicurezza da rispettare nell’utilizzo delle scale verticali permanenti.
In particolare, nell’art. 5 del DL alla lettera h) viene stabilito che:
“Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.”
Rafforzamento delle tutele per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
L’articolo 7 del Decreto-Legge 159/2025 interviene a tutela anche degli studenti impegnati nei percorsi di formazione e orientamento al lavoro, potenziando la copertura assicurativa INAIL e rafforzando le misure di sicurezza.
In particolare, viene chiarito che la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni occorsi durante il tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio) e il luogo in cui si svolgono le attività formative, e viceversa.
Il disposto specifica, inoltre, che gli studenti non possono essere adibiti ad attività ad altro rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Consultazione gratuita delle Norme tecniche UNI
L’articolo 10 del Decreto-Legge 159/2025 introduce due modifiche sostanziali all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In primo luogo, viene aggiornato il riferimento allo standard tecnico per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro: al posto del British Standard OHSAS 18001:2007, viene ora indicata la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, recependo l’evoluzione degli standard internazionali e uniformando così il quadro normativo nazionale a quello europeo.
In secondo luogo, dopo il comma 5-bis dell’art. 30 del DL 81/08, viene inserito un nuovo comma (5-ter), che stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI) al fine di:
- consentire la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/08 e di altre norme rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- favorire l’elaborazione di un bollettino ufficiale da parte di UNI contenente le norme tecniche emanate, da pubblicare periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’UNI stesso.
Questa misura mira a favorire la diffusione e l’accessibilità delle norme tecniche, strumenti fondamentali per garantire la conformità normativa e rafforzare le politiche aziendali di prevenzione.
Tali attività dovranno essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute nei luoghi di lavoro
L’articolo 17 del Decreto-Legge 159/2025 introduce importanti novità in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza sanitaria e promuovere attivamente la prevenzione oncologica dei lavoratori.
Controlli sanitari dei lavoratori: le nuove disposizioni del DL 159/2025
In primo luogo, il DL modifica l’articolo 20, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 sugli obblighi dei lavoratori, specificando che i controlli sanitari disposti dal medico competente “[…] devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”.
Si tratta di un chiarimento significativo che riconosce il diritto del lavoratore a non subire penalizzazioni in termini di tempo lavorativo per l’adempimento di obblighi sanitari.
Prevenzione oncologica: nuovi obblighi per il medico competente
In parallelo, il Decreto-Legge 159/2025 interviene anche sull’articolo 25 del D.Lgs. 81/08, relativo agli obblighi del medico competente, introducendo la nuova lettera a-bis. Con questa modifica, viene attribuito al medico l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). A supporto di tali attività, il medico potrà avvalersi delle campagne informative istituzionali promosse dal Ministero della Salute.
Sempre in materia di prevenzione, il decreto prevede che nell’ambito della contrattazione collettiva possano essere introdotte misure idonee per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, includendo la possibilità per i lavoratori di usufruire di permessi retribuiti per effettuare gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale durante l’orario di lavoro.
Si rafforza così il principio di accessibilità concreta alle attività di prevenzione, con un approccio che valorizza la salute come parte integrante della tutela del lavoratore.
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