RENTRI terzo scaglione: quali sono gli obblighi e le scadenze 2025?
Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – è il sistema digitale istituito dal D.M. 59/2023 che sostituisce registri di carico e scarico cartacei, formulari (FIR) per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di digitalizzare e garantire una maggiore tracciabilità dei rifiuti.
In questo articolo indichiamo in modo chiaro gli obblighi e le scadenze previsti per il terzo scaglione, l’ultima fase di adesione al sistema RENTRI, che chiude definitivamente la fase di implementazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito dal D.M. 59/2023.
Quali sono gli scaglioni del RENTRI, gli obblighi e le scadenze?
L’introduzione al RENTRI è stata programmata in tre scaglioni, pensati per accompagnare gradualmente tutte le categorie coinvolte verso la gestione digitale della tracciabilità dei rifiuti. Ogni gruppo ha avuto tempistiche e obblighi specifici, così da evitare sovraccarichi e permettere a ciascun operatore di adeguarsi con continuità.
Il primo scaglione ha riguardato i soggetti più strutturati della filiera: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti (quali gestori, impianti, trasportatori, intermediari e i grandi produttori di rifiuti). Per loro le iscrizioni si sono svolte tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025, avviando l’utilizzo del registro di carico e scarico digitale.
Il secondo scaglione ha coinvolto enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti. Questo gruppo ha completato l’iscrizione il 14 agosto 2025, passando all’uso del registro digitale e alla trasmissione mensile dei dati al portale.
Il terzo scaglione, infine, chiude il percorso di implementazione del sistema RENTRI. È dedicato ai piccoli produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.
Indipendentemente dallo scaglione di appartenenza e dall’obbligo di iscrizione al RENTRI,
a partire dal 13 febbraio 2026 per tutti i soggetti produttori di rifiuti speciali pericolosi è obbligatoria l’emissione del FIR digitale.
Quali soggetti rientrano nel terzo scaglione RENTRI?
Il terzo scaglione RENTRI riguarda i produttori di rifiuti pericolosi di piccole dimensioni.
In questo gruppo rientrano:
- imprese o enti che producono rifiuti pericolosi e hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti, a prescindere dal numero di dipendenti, come liberi professionisti, piccoli studi tecnici, artigiani e attività economiche individuali
Quali sono i principali obblighi e scadenze del terzo scaglione?
Per i soggetti sopra indicati, l’obbligo di iscrizione al RENTRI è fissato dal 15 dicembre 2025 entro il 13 febbraio 2026. L’adesione comporta una serie di adempimenti digitali che diventano obbligatori per tutti i produttori dal momento della registrazione:
- tenuta digitale del registro di carico e scarico dalla data di iscrizione;
- trasmissione mensile dei dati del registro di carico e scarico al portale RENTRI;
- obbligo di adozione del FIR digitale per tutte le movimentazioni di rifiuti pericolosi
a partire dal 13 febbraio 2026; - possibilità di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi, se l’azienda desidera uniformare tutte le procedure dal 13 febbraio 2026.
Cosa si intende per rifiuti pericolosi ai fini del RENTRI?
Se nella tua attività produci:
- Oli esausti (motori, compressori, impianti idraulici)
- Filtri dell’olio contaminati
- Stracci, tute o materiali assorbenti sporchi di oli o solventi
- Solventi e vernici di scarto
- Batterie e accumulatori esausti
- Fanghi o residui di lavorazione contenenti sostanze pericolose
- Contenitori vuoti sporchi di sostanze pericolose
allora stai producendo rifiuti pericolosi classificati con codici EER contrassegnati dall’asterisco (*) e ricadi tra i soggetti obbligati alla gestione tramite RENTRI. Questi rifiuti devono essere registrati nel Registro digitale e accompagnati dal FIR digitale a ogni movimentazione a partire dal 13 febbraio 2026.
Se non sei sicuro della classificazione dei tuoi rifiuti o degli obblighi a cui sei soggetto, richiedi una consulenza tecnica specializzata con i nostri esperti per evitare errori e sanzioni.
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