D.Lgs. 213/2025: la guida completa alla nuova normativa amianto

Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia sta vivendo un aggiornamento di portata storica grazie alla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, un provvedimento che recepisce la Direttiva UE 2023/2668 e introduce modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026, ridefinisce la normativa amianto con l’obiettivo di elevare gli standard di tutela e sicurezza per la protezione dei lavoratori

Nel nostro articolo analizzeremo nel dettaglio come cambiano le responsabilità per i datori di lavoro, quali sono i nuovi limiti tecnici per le fibre aerodisperse e in che modo la sorveglianza sanitaria si evolverà per proteggere la salute dei lavoratori nel lungo periodo.

Ampliamento del campo di applicazione della normativa amianto

La nuova normativa amplia significativamente il suo raggio d’azione, includendo oggi attività che prima restavano in una zona d’ombra legislativa. L’art. 246 del D.Ldg 81/08, così come modificato, stabilisce che le nuove tutele diventano obbligatorie anche per le aziende che svolgono:

  • Attività di lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali estremi
  • Attività di scavo in formazioni geologiche contenenti pietre verdi

Parallelamente, il rinnovato articolo 247 aggiorna la definizione stessa di fibra cancerogena, estendendola ufficialmente anche ai silicati fibrosi, classificati come cancerogeni di categoria 1A secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008, garantendo così una protezione totale contro ogni forma di esposizione pericolosa.

Inoltre, il modificato Art. 244 del D.Lgs. 81/2008 potenzia il monitoraggio epidemiologico istituendo l’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale di tutte le neoplasie correlate alla fibra, come specificato nel nuovo Allegato XLIII-ter.

Nuovi obblighi del Datore di Lavoro e Valutazione del Rischio amianto

L’art. 248, così come modificato dal D.Lgs. 213/2025, stabilisce che nelle aziende che gestiscono interventi di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro ha il dovere di adottare misure “ragionevoli” per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di iniziare qualsiasi lavoro, richiedendo informazioni ai proprietari degli immobili o consultando i registri regionali dedicati.

Gestione del rischio: obblighi di notifica e tracciabilità

Il nuovo assetto normativo definito agli articoli 249 e 250 impone che la valutazione del rischio sia condotta per ogni attività con potenziale esposizione al rischio amianto. Solo per le aziende che operano in regime di “debole esposizione” — ovvero attività sporadiche e di bassa intensità — sono previste delle semplificazioni, ma non sono comunque esonerate dall’obbligo di notifica all’organo di vigilanza.

Inoltre, per garantire la massima tutela sanitaria, la nuova normativa sancisce che tutta la documentazione relativa alle notifiche e l’elenco dei lavoratori coinvolti devono essere conservati per 40 anni, garantendo la tracciabilità necessaria per l’intero arco di latenza delle patologie correlate.

Misure di prevenzione e igiene nei cantieri

Per garantire la massima sicurezza nei cantieri, è stata introdotta una gerarchia di intervento tecnico obbligatorio, ridefinendo quanto previsto dagli articoli 251 e 252 del D.Lgs. 81/08 per la sicurezza. Se l’azienda gestisce lavorazioni che comportano l’emissione di polveri/fibre, il datore di lavoro, per garantire la tutela dei lavoratori, è tenuto ad attuare delle misure di prevenzione secondo questo ordine di importanza decrescente:

  1. Eliminazione delle emissioni alla fonte: l’intervento deve essere pianificato privilegiando tecniche di rimozione a freddo o senza frantumazione, così da impedire fisicamente la produzione e la dispersione delle fibre all’origine;
  2. Aspirazione localizzata: qualora la tecnica di intervento non garantisca l’assenza totale di polveri, si impone l’uso di sistemi di aspirazione meccanica (estrattori con filtri HEPA) posizionati nel punto esatto di rilascio delle fibre;

  3. Abbattimento continuo delle polveri: come misura di protezione collettiva ulteriore, il datore di lavoro è obbligato a utilizzare sistemi di bagnatura costante con acqua nebulizzata o agenti incapsulanti per appesantire le fibre residue e impedirne la volatilità.

Oltre ai presidi tecnici, la nuova normativa amianto stabilisce un’estensione rigorosa delle tutele igieniche, ovvero l’obbligo di fornire locali di decontaminazione, docce e DPI specifici per tutte le attività in cui sussista anche solo il rischio potenziale di esposizione, rendendo queste misure mandatorie indipendentemente dalla natura o dalla durata del cantiere.

Monitoraggio dell’amianto e nuovi limiti di esposizione VLEP

È stato abbassato il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP) a 0,01 fibre/cm³ fissato su una media di 8 ore (TWA). In base a quanto stabilito dagli articoli 253, 254 e 255 del D.Lgs. 81/2008, si impone al datore di lavoro l’interruzione immediata di ogni attività qualora questo limite venga superato o nel caso in cui, durante i lavori, emerga il sospetto di materiale contenente amianto non precedentemente censito.

Monitoraggio ambientale: l’obbligo della Microscopia Elettronica

Per garantire il rispetto di questi nuovi standard di sicurezza, il D.Lgs. 81/2008 definisce una roadmap tecnologica obbligatoria per il monitoraggio delle fibre aerodisperse:

  • Fino al 20 dicembre 2029: è ancora consentito l’utilizzo della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCP);

  • Dal 21 dicembre 2029: diventa obbligatorio l’impiego della microscopia elettronica (o di metodi alternativi validati dal Ministero della Salute), l’unica tecnologia in grado di rilevare le fibre più sottili che sfuggono ai metodi tradizionali.

Inoltre, se la tua organizzazione opera in ambienti confinati, la nuova normativa prescrive l’adozione, in relazione alla valutazione dei rischi, di sistemi di ventilazione a estrazione meccanica, necessari per minimizzare il ristagno delle fibre e proteggere la salute degli operatori.

Corretta gestione dei cantieri

Il rinnovato articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 impone che il piano di lavoro includa una verifica finale che certifichi la totale assenza di amianto. Pertanto, le aziende non potranno avviare nuove lavorazioni finché non avranno documentato ufficialmente che l’ambiente è salubre, provando — attraverso misurazioni ambientali — che non vi siano più rischi residui per i lavoratori.

Formazione specifica dei lavoratori

All’articolo 258 del D.Lgs. 81/2008 si stabilisce che la formazione dei lavoratori debba essere “sartoriale”, ovvero progettata su misura in funzione delle mansioni svolte. Se operi nelle demolizioni, la nuova normativa amianto obbliga oggi a includere anche un addestramento pratico sull’uso di nuove tecnologie e macchinari avanzati per il contenimento delle fibre di amianto. Il tuo personale deve acquisire la padronanza tecnica necessaria per prevenire, con precisione chirurgica, la dispersione di polveri contenenti agenti pericolosi.

Sorveglianza sanitaria e nuove tutele per i lavoratori

Attraverso la modifica degli artt. 259, 260 e 261 del D.Lgs. 81/2008, si introduce la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro per garantire continuità nella sorveglianza anche dopo la fine dell’attività professionale, assicurando una maggiore tutela del lavoratore.

Un’ulteriore novità riguarda l’aggiornamento terminologico della normativa: il legislatore ha superato la vecchia definizione limitata ai soli “mesoteliomi“, estendendo la protezione sanitaria all’intero spettro delle patologie da amianto”. Di conseguenza, ogni malattia professionale correlata, se diagnosticata secondo i criteri scientifici del nuovo Allegato XLIII-ter, viene oggi pienamente riconosciuta e inserita nel sistema di tutela e monitoraggio previsto dalla legge.

Centralizzazione dei dati: il nuovo ruolo dell’INAIL

A livello istituzionale, è stato sancito il passaggio formale di tutte le competenze dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) all’INAIL. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro diventa l’unico ente responsabile della gestione dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie, centralizzando i flussi informativi per garantire la tracciabilità quarantennale dei dati. Per la tua azienda, questo significa interfacciarsi con un unico interlocutore istituzionale, semplificando la trasmissione della documentazione e assicurando una conservazione dei registri più efficiente e sicura.

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Adeguarsi alle novità introdotte richiede una direzione tecnica esperta e una chiara conoscenza della normativa. I consulenti di Ergo-Tec, Alberto Costa, Direttore scientifico, e Giorgio Baccanella, Responsabile area ambiente, sono abilitati a svolgere il ruolo di RRA (Responsabili del Rischio Amianto) e sono pronti a supportare la tua organizzazione in questo importante aggiornamento normativo.

Dalla mappatura iniziale dei siti, la caratterizzazione dei manufatti, la valutazione dei rischi residui, le indagini ambientali, le attività informative ai lavoratori potenzialmente esposti e attività formative ai lavoratori impegnati nelle opere che possono comportare un’esposizione all’amianto, fino alla redazione dei nuovi piani di lavoro, Ergo-Tec garantisce una copertura tecnica completa. Affidarsi alla nostra consulenza significa non solo evitare pesanti sanzioni, ma soprattutto assicurare la massima tutela legale e sanitaria per la tua impresa e i tuoi collaboratori.

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