Il nuovo Accordo Stato‑Regioni, approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, aggiorna e uniforma la formazione in materia di salute e sicurezza. Tra le principali novità vi è l’introduzione di un corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro, con requisiti precisi su durata, contenuti e aggiornamento.
In questo articolo capiremo come si articola il nuovo corso, quali sono le scadenze e i nuovi obblighi per i datori di lavoro e perché affrontarlo con un partner qualificato come Ergo‑Form può trasformare un obbligo in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione.
Corso per datori di lavoro: cosa prevede l’Accordo 2025?
Il nuovo corso per datori di lavoro è un percorso formativo obbligatorio che punta a rafforzare le competenze dei vertici aziendali in materia di sicurezza. Non si limita a trasmettere nozioni giuridiche, ma integra contenuti operativi e organizzativi per consentire al datore di lavoro di gestire in maniera consapevole e autonoma la prevenzione.
Nei paragrafi che seguono analizzeremo nel dettaglio quali sono le novità introdotte, dalla durata dei corsi alle modalità di svolgimento, fino agli aggiornamenti e alle verifiche previste.
1. Applicabilità e durata del corso
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, tutti i datori di lavoro devono completare un corso dalla durata minima di 16 ore, suddiviso tra approfondimenti giuridico‑normativi e moduli organizzativi.
Per le imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, l’Accordo richiede un modulo aggiuntivo di 6 ore, portando la durata complessiva del corso a 22 ore.
2. Periodo transitorio e scadenze
Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 ha definito un calendario puntuale per l’adeguamento dei datori di lavoro ai nuovi obblighi formativi. La norma introduce una fase di transizione per consentire alle imprese di organizzarsi, ma stabilisce anche una data ultima oltre la quale non sono ammesse proroghe.
Ecco, nel dettaglio, le principali scadenze:
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24 maggio 2025 – Entrata in vigore dell’Accordo: da questa data decorrono i nuovi obblighi formativi per i datori di lavoro.
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Fino al 24 maggio 2026 – Periodo transitorio (12 mesi): in questa finestra temporale è ancora possibile concludere corsi iniziati secondo le regole precedenti, così da consentire alle aziende di pianificare la migrazione al nuovo sistema senza bloccare l’operatività.
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Entro il 24 maggio 2027 – Termine perentorio: entro questa data tutti i datori di lavoro dovranno aver completato il nuovo percorso formativo previsto dall’Accordo. Dopo questa scadenza non sarà più possibile avvalersi di percorsi formativi pre‑esistenti, con conseguenti responsabilità e possibili sanzioni in caso di inadempienza.
3. Aggiornamento obbligatorio
Il nuovo Accordo 2025 non considera la formazione un evento isolato, ma un processo continuo. Per questo motivo, è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore, con l’obiettivo di mantenere sempre alta l’attenzione del datore di lavoro sui temi della salute e sicurezza.
Se il datore di lavoro ha frequentato il modulo “cantieri” aggiuntivo, anche questo deve essere aggiornato con la stessa frequenza e durata.
4. Verifica finale e tracciabilità
L’Accordo rafforza le garanzie di efficacia dei percorsi formativi, introducendo controlli più stringenti. In particolare, l’accordo prevede:
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Verifica di apprendimento – Al termine di ogni corso è obbligatorio superare una verifica, che può essere un test scritto, un colloquio orale o una prova pratica.
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Qualificazione dei docenti – I formatori devono soddisfare criteri più rigorosi di esperienza e competenza, così da assicurare standard didattici elevati.
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Tracciabilità dei corsisti – Ogni percorso deve essere documentato e monitorato, con registri di presenza e sistemi di verifica dell’identità dei partecipanti.
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Monitoraggio dell’efficacia – La formazione non si esaurisce con l’attestato: sono previsti strumenti di valutazione dell’impatto, anche durante lo svolgimento delle attività lavorative.
5. Modalità di svolgimento
Per rispondere alle diverse esigenze organizzative delle imprese, il nuovo Accordo introduce una maggiore flessibilità nelle modalità di svolgimento dei corsi, pur mantenendo standard elevati di qualità, tracciabilità e controllo. Le modalità consentite sono:
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In presenza – Per i moduli che richiedono interazione diretta e approfondimenti operativi.
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Videoconferenza sincrona – Ammessa per i corsi teorici, con sistemi di tracciamento delle presenze e tutoraggio attivo.
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E‑learning – Consentito solo per moduli base e di aggiornamento, purché siano rispettati standard di tracciabilità, tutoraggio e verifica finale.
Cosa devi fare per adeguarti al nuovo Accordo?
Programmare ora la formazione del Datore di lavoro significa sfruttare al meglio il periodo transitorio, distribuire i corsi senza sovraccaricare le attività aziendali e garantire il rispetto delle scadenze normative.
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