Radiazioni ionizzanti – Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom
lo scorso 12 agosto è stato pubblicato il D.Lgs. del 31 luglio 2020 n. 101: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 27 agosto 2020, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
Numerose disposizioni del decreto legislativo composto da 245 articoli e 35 Allegati, fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
Le norme contenute nel decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
Il campo di applicazione riguarda:
- le spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale;
- la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari civili;
- la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, lo smaltimento, all’uso, lo stoccaggio, la detenzione, il trasporto, l’importazione nell’Unione europea e l’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
- la fabbricazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
- le attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- la lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
- l’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
- la preparazione, la pianificazione della risposta e la gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
- le esposizioni mediche;
- le esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini (le disposizioni transitorie), si possono consultare gli articoli 239, 240 e 241.
Nello specifico, per quel che concerne i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo.
Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Per quel concerne le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per quel che concerne le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione.
Il decreto richiama più volte il D.Lgs 81/08 e ne modifica un articolo.
Il titolo IV del provvedimento in oggetto (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), Capo I, Sezione II riguarda l’Esposizione al radon nei luoghi di lavoro”.
Le disposizioni della sopraccitata sezione si applicano a:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati in specifiche aree;
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon;
- stabilimenti termali.
Il Decreto regolamenta anche l’esposizione dei lavoratori, al titolo XI (dall’articolo 106 al 143), le cui disposizioni si applicano alle situazioni e alle attività previste nell’ambito di applicazione del decreto (art. 2), alle quali sono addetti i lavoratori ed interviene sui temi degli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, della formazione e informazione, della sorveglianza sanitaria, visite mediche, etc.
Il Decreto inoltre sostituisce l’articolo 180, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevedendo che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti sia disciplinata dalle disposizioni speciali in materia (il testo precedente dell’articolo si riferiva, invece, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal D.Lgs in esame).