COVID-19 ADEMPIMENTI AMBIENTALI

La legge 24 aprile 2020 n. 17 di conversione del Decreto Legge “Cura Italia ” (n. 18/2020) è stata approvata con integrazioni delle disposizioni di proroga e di semplificazione contenute nel Decreto Legge.

L’articolo. 103, c. 1 bis e 2,  del testo di conversione rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, applica la sospensione dei termini indicati nel primo comma ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Inoltre tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, comprese le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità’, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L’articolo 113 rubricato “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

  1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, c.2, lett. c) e del D. Lgs.188/2008;
  3. presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’art. 33, c. 2, del D. Lgs.49/2014;
  4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo. 24, c. 4 del Regolamento del D.M. 120/2014.

Inoltre  l’articolo 113-bis della legge di conversione “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” dispone che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, e fino al limite temporale di 18 mesi, prorogando di 6 mesi il limite dei dodici mesi ordinario.