COVID-19 LEGGE N. 27/2020 “DISPOSIZIONI FISCALI”

Nel testo di conversione in legge del D.L. 18/2020, legge n. 27 aprile 2020, sono state approvate diverse novità anche in riferimento a disposizioni fiscali:

  • fermo restando la sospensione dei versamenti – dall’8 marzo al 31 marzo 2020 – e degli adempimenti diversi dai versamenti – dall’8 marzo al 31 maggio 2020, viene meno in sede di conversione la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, in quanto la norma è stata inserita nel decreto Liquidita n. 23/2020.

 

  • in riferimento ai termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori restano sospesi, sempre dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, venendo meno però l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.

 

  • è confermato il credito d’imposta per la cessione dei crediti ex art.55 nonché il bonus per i lavoratori dipendenti disposto dalla art.63.

 

  • viene confermato, per l’anno 2020, il credito d’imposta ex art. 64, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Detto credito è stato esteso dal DL n. 23/2020 anche ai costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di detergenti mani e disinfettanti.