Delibera sulle modalità di iscrizione semplificata al registro per il recupero di materiali metallici
L’art. 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici ed ha disposto al contempo l’istituzione presso l’Albo gestori ambientali di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi per l’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata .
L’Albo nazionale gestori ambientali ha provveduto con la Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 entra in vigore il 1° settembre 2021.
L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci. Il registro è articolato in diverse classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati e l’iscrizione – che deve essere rinnovata ogni 5 anni – avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
Le imprese che si iscriveranno al registro dovranno raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi come specificato nella tabella allegata alla Deliberazione con le sole destinazioni al recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C, parte IV del D.Lgs.152/06.
Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on-line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro e l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione è temporaneamente assunto dal legale rappresentante dell’impresa.