PRO MEMORIA : QUANDO SCADE IL DVR
come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08, Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione.
Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Dal 2013 per le aziende fino a 10 dipendenti (come precedentemente previsto dal comma 5 dello stesso art 29) possono avvalersi delle procedure standardizzate per l’elaborazione del DVR.
Il DVR nei casi: nuova impresa, cambio sede, sede distaccata
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.