COVID-19 AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI LAVORATORI E LAVORATORI FRAGILI

Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute, con circolare ministeriale n. 13 del 04/09/20, hanno fornito nuovi chiarimenti ed indicazioni relativamente alle attività dei medici competenti nel contesto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, con  riferimento soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici c.d. “fragili”.

Nella circolare vengono evidenziati i seguenti aspetti:

– il concetto di fragilità, alla luce dei dati epidemiologici più recenti, va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto a patologie precedenti che potrebbero determinare, in caso di infezione da SARS CoV-2, un esito più grave o infausto;

– il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma solo se accompagnato dalla presenza di comorbilità che possono integrare una situazione di maggior rischio;

– i lavoratori “fragili” hanno il diritto  di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. Le eventuali richieste di visite dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. Nelle aziende in cui non è prevista la necessità della presenza medico competente, i datori di lavoro potranno esaudire l’eventuale richiesta di visita medica nominando appositamente un medico competente o inviando i lavoratori presso una struttura pubblica.

Vengono inoltre fornite alcune indicazioni in merito alle modalità di effettuazione delle visite mediche nell’ambito della sorveglianza sanitaria in generalecon particolare riferimento alle precauzioni da adottare prima e durante l’esecuzione delle stesse.