COVID-19 DPCM DEL 08-03-2020

inviamo nel seguito le indicazioni di interesse e applicabili fino al 03 aprile p.v.

Alleghiamo alla presente inoltre:

  • informativa da consegnare ai lavoratori dipendenti e/o affiggere in sede;
  • vademecum per addetti al primo soccorso da far girare in azienda;
  • informativa smart working.

Per vostra utilità, si riportano i principali provvedimenti previsti dal DPCM in oggetto, aventi lo scopo di contenere il contagio all’interno delle cosiddette “zone arancioni”.

Il Decreto prevede innanzitutto delle misure specifiche per tali zone, riportate nell’art. 1

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro    e    Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

 a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

 c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

[…]

 e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);

[…]

 g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, […];

 h) sono sospesi […] le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché’ i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza […]

[…]

 o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

[…]

 q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto […];

[…]

s) sono sospese le attività di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

Inoltre, su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 2   Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

[…]

 f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali  da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità  contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo,  sia  pubblico  sia privato; […] Lo sport  di base e le attività  motorie  in  genere,  svolti  all’aperto  ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui all’allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 […] le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine  e grado,  nonché  la  frequenza  delle  attività  scolastiche  e   di formazione superiore, comprese le Università  e  le  Istituzioni  di Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi professionali, anche regionali, master, università  per  anziani,  e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; […][…] q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie   assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali   per   anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e’  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

 r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sitodell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;  s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di  lavoro  di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;[…] z) divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus.

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale    1.  Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresì  le seguenti misure:  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale  della  sanità  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità’ ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);  

c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;  

d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti sociali, contattando il proprio medico curante;  

e) nei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

[…]

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché’ in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché’ degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

[…] 

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall’Organizzazione  mondiale   della   sanità,   deve comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché’  al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Lemodalità di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanità  pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la  trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.   

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità  pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

[…]

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,  l’operatore  di  sanità  pubblica  informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da  cui  il  soggetto  è  assistito  anche  ai  fini  dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica   è   stato   posto   in   quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

[…] 

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalità  e  le finalità  dell’isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:     

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;     

b) divieto di contatti sociali;     

c) divieto di spostamenti e viaggi;     

d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attività   di sorveglianza.  

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all’avvio  della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario. […]

Art. 4 Monitoraggio delle misure  […]

2. Salvo che il fatto costituisca  più  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda ai Datori di lavoro:

– di attenersi alle prescrizioni impartite dal DPCM citato e a quelle specifiche riportate nelle ordinanze regionali di interesse, consultabili al seguente link:

http://www.regioni.it/newsletter/n-3788/del-28-02-2020/ordinanze-sullepidemia-da-coronavirus-20879/

– di valutare la presenza di eventuali soggetti a rischio all’interno della propria azienda (persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita)

– di considerare con particolare attenzione gli spostamenti dei dipendenti, sia dal luogo di residenza che in occasione di trasferte di lavoro

Link utili:

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228)

(http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/FOCUS%20CORONAVIRUS.pdf)

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp)