COVID-19 Aggiornamento Protocollo condiviso

Lo scorso 6 aprile, a seguito di un nuovo confronto tra le parti sociali è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/covid-19 negli ambienti di lavoro che aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020.

Il Protocollo ha l’obiettivo di “fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

Conferma che il virus SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”.

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

In particolare, con riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, si raccomanda:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati;
  • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
  • che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 ed il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”.

E’ altresì opportuno:

  • in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
  • favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Rispetto alle precedenti versioni:

  • non si parla più di “ smart working”, ma di “lavoro agile”;
  • riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”.
  • trasferte: “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
  • riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.