DECRETO MILLEPROROGHE

Con il cosiddetto decreto milleproroghe, con riferimento al Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, sono previste alcune proroghe riguardanti  temi correlati alla sicurezza o alla gestione di eventuali emergenze, come l’emergenza relativa al virus SARS-CoV-2.

In merito alla proroga dei termini relativi al lavoro agile/ smart working:

L’articolo 19 proroga alcuni termini alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento a:

  • Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile: secondo questo comma le pubbliche amministrazioni – di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
  • Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.

Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Infine è prorogata anche – alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 – la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del

Ci soffermiamo, in particolare, sulla proroga dei termini relativi al lavoro agilesmart working.

 

L’articolo 19 infatti, come abbiamo visto, proroga alcuni termini alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento a:

  • Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile: secondo questo comma le pubbliche amministrazioni – di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
  • Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

Infine è prorogata anche – alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 – la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

.

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/