Risposta a un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016
Il Garante per la privacy ha fornito precisazioni in merito al ruolo e alle responsabilità dei consulenti del lavoro nell’ambito dei trattamenti dei dati personali (leggi risposta).
Il GDPR definisce titolare il soggetto che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e responsabile del trattamento il soggetto che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” e pertanto la figura del responsabile del trattamento sia connotata dallo svolgimento di attività delegate dal titolare.
Ne consegue che i consulenti del lavoro assumono la qualifica di:
- “titolari” quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti persone fisiche;
- “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti.
La nomina del consulente del lavoro quale responsabile del trattamento deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un “contratto o altro atto giuridico” stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente.
Con riferimento alle responsabilità, il Garante per la privacy ha riconosciuto al responsabile del trattamento un margine di autonomia nell’individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.
In merito all’organizzazione e all’inquadramento di collaboratori del consulente essi risulteranno quali soggetti autorizzati – e operanti sotto l’autorità del consulente – ovvero quali subresponsabili del trattamento. In quest’ultimo caso, il ricorso a subresponsabili deve essere autorizzato dal titolare.
Infine il Garante per la privacy ha espressamente escluso la configurabilità di un rapporto di contitolarità tra cliente (datore di lavoro dell’interessato) e consulente del lavoro.