COVID-19 D.P.C.M. DEL 10/04/2020

Il provvedimento  produce effetto dalla data del 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020.

A questo link il testo del Dpcm 10 aprile 2020.

Ecco le principali novità:

  • Le attività che potranno riaprire il 14 aprile sono indicate all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del decreto stesso (ART. 1)
  • Le attività produttive industriali e commerciali, che potranno riaprire il 14 aprile sono indicate all’Allegato 3 (ART. 2)

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Agli ARTT. 4 e 5 vengono indicate disposizioni in materia di ingresso in Italia e transiti di breve durata.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. del 11/03/2020,
il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ed il D.P.C.M. del 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.