COVID-19 D.P.C.M. DEL 11/06/2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, attraverso il D.P.C.M. del 11/06/2020, che ha validità dal 15/06/2020 al 14/07/2020, il Ministro dell’Interno decreta :

  • la prosecuzione del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza in merito all’accesso ai parchi, ville, giardini, aree attrezzate;
  • la prosecuzione del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza in merito ad attività sportive dirette al benessere dell’individuo;
  • a partire dal 12/06 sono consentiti eventi e competizioni sportive a porte chiuse riconosciute dal CONI  e dal CIP;
  • a decorrere dal 25/06 è consentito lo svolgimento di sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che preventivamente abbiano accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica;
  • sono consentite le attività di sale giochi, scommesse e bingo nelle Regioni e Province Autonome che preventivamente abbiano accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica;
  • sono consentite le attività di centri benessere, centri termali, culturali e sociale nelle Regioni e Province Autonome che preventivamente abbiano accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica;
  • evitare assembramenti e assicurare il rispetto della distanza di sicurezza durante gli spettacoli teatrali, cinematrografici, funzioni religiose, musei e altri luoghi di cultura;
  • sospensione di tutte le attività didattiche.

In ordine alle attività professionali:

  • agevolare ove possibile il lavoro agile;
  • incentivare ferie e congedi;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • incentivare operazioni di sanificazione.

Sono inoltre contenute nel D.P.C.M.:

  • disposizioni in materia di ingresso in Italia (Art. 4);
  • disposizioni in merito a transiti e soggiorni di breve durata in Italia (Art. 5);
  • disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero (Art. 6);
  • disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (Art. 7);
  • misure in materia di trasporto pubblico (Art. 8);
  • disposizioni specifiche per la disabilità (Art. 9).