REGIONE LIGURIA

Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. del 10/04/2020

DECRETO N. 18 del 13 aprile 2020

Il DPCM del 10 aprile 2020 introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale in particolare:

  1. nuovi codici ATECO 2 (silvicoltura), 42 (servizi di ingegneria), 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio);
  2. previa comunicazione al Prefetto è consentito l’accesso ai locali per le attività sospese solo per svolgere attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti e attività di pulizia e sanificazione;
  3. previa comunicazione al Prefetto è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture;
  4. deve essere garantita l’attività del settore agricolo e zootecnico.

Il D.P.C.M. 10/04/20 ha confermato il distanziamento sociale quale misura per evitare la propagazione del contagio.

Sono inoltre autorizzate:

  1. le installazioni e gli allestimenti necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di chioschi già autorizzati senza esecuzioni di modifiche o nuove opere;
  2. i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici;
  3. le attività di edilizia libera di cui all’Art 6 del DPR 380, 6-6-2001;
  4. opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA di cui all’Art 6bis DPR 380, 6-6-2001;
  5. prestazioni di servizio di carattere artigianale per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio.

Per quanto riguarda il codice ATECO 81.3 non sono consentite attività di realizzazione ma solo:

  • cura e manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati;
  • cura e manutenzione di aree verdi (edifici, campi sportivi, campi da gioco, ecc.)

Il D.P.C.M. 10/04/20 ripristina la classe 42.91 “Costruzione opere idrauliche”, permane comunque la necessità di prosecuzione delle opere indifferibili, urgenti e di pubblica utilità tra cui le attività di cantiere finalizzati al ripristino di danni conseguenti ad eventi alluvionali.

Si conferma la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche i cui lavori risultano ascrivibili alle seguenti categorie SOA:

  • OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
  • OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
  • OG 5 Dighe
  • OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
  • OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
  • OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
  • OS 21 Opere strutturali speciali
  • OS 23 Demolizione di opere

L‘attività nei cantieri è condizionata alla verifica a cura delle stazioni appaltanti.

Le attività autorizzate ad operare dovranno svolgersi sempre nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica ed in particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione de virus covid-19 negli ambienti di lavoro“.