REGIONE LOMBARDIA: ORDINANZA N. 528 DELL’11 APRILE 2020
Le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 sono valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25-03-2020.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 10 aprile 2020 con le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.
Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l’apertura di librerie e cartolerie.
Tuttavia, in base all’Ordinanza regionale n.528 dell’11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.
E’ inoltre vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive: ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina e l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.
Si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.
Si applicano le misure adottate con il DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
- Interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
- interventi urgenti per le abitazioni.
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
- soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.