Modifiche al decreto 3 Agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 pubblicate con decreto del 12 aprile 2019.

La norma entrata in vigore il 20 ottobre 2019, pone fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’allegato 1 del DPR 151/2011; per tali attività la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l’unico riferimento progettuale.

L’obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al DPR 151/2011.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le attività:

66 – strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;

67 – asili nido;

69 – attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;

71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;

75 – depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.