COVID-19 DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16/05/2020 E LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA
Nell’attesa che venga pubblicato il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, analizziamo quali sono le principali novità introdotte dal DL n. 33 del 16 maggio 2020 e quali misure vengono adottate con le ultime Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.
Decreto Legge n. 33
Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
Art. 1. – Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
- cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale;
- fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova; dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti;
- è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici;
- il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico;
- le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza a corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
- le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Art. 2. – Sanzioni e controlli
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Linee di indirizzo per la riapertura
Le linee di indirizzo contengono schede tecniche indicanti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise sono per:
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE