FAQ – CORSO FORMAZIONE LAVORATORI

  • La formazione dei lavoratori deve essere fatta obbligatoriamente?

Si, la formazione ai lavoratori deve essere effettuata obbligatoriamente.

  • Se ritengo di non voler formare i miei lavoratori, cosa succede?

Per la mancata formazione dei propri lavoratori sono previste, ai sensi art. 55 comma 5, lett c) D. Lgs. n. 81/2008, le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

  • Ho dei collaboratori che non sono dipendenti, devono fare la formazione?
Si, i collaboratori devono fare formazione. Fanno parte della categoria lavoratori. Per lavoratori (D. Lgs. n. 81/08, Art. 2) si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa bambinello dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione.
  • Il mio collaboratore lavora in più studi, deve fare formazione?
Il Collaboratore che svolge le stesse mansioni in tutti gli studi e quindi ha gli stessi rischi, deve essere formato, ed e’ sufficiente che lo faccia uno dei datori di lavoro con cui il collaboratore opera. Il collaboratore deve poi dare evidenza della formazione ricevuta a tutti i datori di lavoro.
  • Quali sono gli organi di vigilanza che fanno le visite ispettive?
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono le ASL.
  • Come faccio a dare evidenza che il mio lavoratore sia stato formato?

Occorre esibire documentazione (es.: attestato di avvenuta formazione) che contenga:

– i riferimenti anagrafici del lavoratore,

– le ore di formazione dedicate ai rischi,

– la data della formazione.

  • Se io sono in possesso di attestati di formazione senza riferimenti anagrafici essi sono validi?
No, non sono validi.