COVID-19 ISPETTORATO DEL LAVORO NOTA N. 713: disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020

Con Nota n.  713 l’Ispettorato del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni contenute nel “Decreto Agosto” in merito alle novità su:

  • contratto a termine la nota riporta letteralmente la possibilità di deroga alla norma che disciplina proroghe e rinnovi. Laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del “periodo cuscinetto“, sempre ché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.
    Inoltre il termine del 31 dicembre 2020 è riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, per cui la durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, sempre fermo restando il suddetto limite complessivo.
    In relazione alla proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19, il periodo fruito nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) va considerato “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.
  • licenziamento il Ministero proroga il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti, nonché il divieto e la sospensione delle procedure pendenti per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in relazione alle seguenti ipotesi:
  1. datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti fino al 31 dicembre (art. 1, D.L. n. 104/2020);
  2. datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali connesso alla mancata richiesta dell’intervento di integrazione salariale (art. 3, D.L. n. 104/2020).