PREVENZIONE INCENDI: “REAZIONE AL FUOCO”
I vigili del fuoco rispondono ad alcuni quesiti in materia di “Reazione al fuoco” con Nota della Direzione Centrale n. 11297 del 2 settembre 2020.
Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.
Con riferimento al capitolo S.1 del D.M._del 03 agosto 2015 e s.m.i., la tabella S.1-5 elenca i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea non è applicabile.
Analogamente, i requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati “nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi”, per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione.
Quanto alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si ricorda come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell’opera da costruzione. Nell’adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell’interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell’opera da costruzione.