D.L. n. 18 del 17-03-2020 CREDITI DI IMPOSTA
Ecco alcuni chiarimenti su “crediti di imposta” :
Art. 64 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
1. … ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
2. … entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi
1. … ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.