D.L. n. 18 del 17-03-2020: novità sicurezza e ambiente

Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori viene invece disposto che (Art. 16):

  1. per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale (DPI), come di fatto già sancito per gli operatori sanitari dal precedente decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
  2. fino al termine dello stato di emergenza, è autorizzato, sull’intero territorio nazionale,  l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

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Sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di (Art. 113):

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

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L’Art. 103 prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza:
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

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In merito allo svolgimenti delle assemblee societarie (Art. 106):

  • comma 2: le società SpA, Srl,  sas, cooperative possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti.