Sentenza TAR Veneto: esclusione dei magazzini di stoccaggio prodotti dalla TARI

Con Sentenza si ribadisce che anche i magazzini di stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, connessi al ciclo produttivo, non sono aree che producono rifiuti urbani e quindi sono fuori dalla Tari.

Il Tar Veneto ha riconosciuto l’illegittimità di una parte di un regolamento comunale che aveva aggiornato la disciplina Tari dopo le modifiche al Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 116/2020 di recepimento della direttiva 2018/851/Ue .
Per i Giudici veneti, se è vero che il Legislatore ha precisamente indicato le nozioni di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali” e che le attività industriali possono essere produttive di rifiuti urbani, è anche vero che i tutti magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti e semilavorati devono essere considerate superfici strettamente e oggettivamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali, quindi speciali.