COVID-19 PROROGA SCADENZE ANTINCENDIO
Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (che attualmente è stata prorogata al 30 aprile 2021).
Pertanto:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”