COVID-19 DECRETO LEGGE NR. 34 DEL 19/05/2020

Decreto Rilancio 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi il Decreto Legge n.  34 del 19/05/2020 e Allegati.

Ecco alcune tra le principali novità:

Irap

Non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto).

La disposizione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro. 


Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Non sono previste sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali, a prescindere dal volume d’affari dell’anno precedente, che non si sono dotati di registratore di cassa telematico. La non applicazione delle sanzioni è condizionata alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

I corrispettivi giornalieri sono comunque da giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo).

I termini di liquidazione dell’IVA devono comunque essere rispettati.


Riduzione bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Sono interessate le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

  1. riduzione delle attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
  2. per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Previsti incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico degli edifici, si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.


Detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

I contribuenti che sostengono nel 2020 e 2021 le spese per gli interventi ai punti sotto elencati, in alternativa alla detrazione fiscale prevista possono scegliere:

  1. un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupererà quanto scontato come credito d’imposta che potrà successivamente cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
  2. la trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta, con la possibilità di cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La scelta al punto 2 può essere esercitata ma solo nel 2020, anche per le rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti, ma solo nel 2020.

Sono interessate le spese inerenti gli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio;
  2. efficienza energetica degli edifici;
  3. adozione di misure antisismiche;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Se le detrazioni spettanti sono trasformate in credito d’imposta, possono essere usate anche in compensazione con la ripartizione in quote annuali così come sarebbe stata utilizzata la detrazione. È esclusa la possibilità di richiedere il rimborso.


Congedi familiari

Il periodo di congedo con corresponsione al 50% della retribuzione è esteso al 31 luglio; i giorni disponibili diventano 30.

Il congedo senza retribuzione è concesso per in nuclei familiari con figli di età inferiore a 16 anni.

Il bonus baby sitting può essere frazionato in più bonus nel limite di 1.200 euro complessivi.

In alternativa al servizio di baby sitting, il beneficiario può utilizzare il bonus per l’iscrizione dei figli ai centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socio-educativi per la prima infanzia. 


Permessi retribuiti

Vengono concessi ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di maggio e giugno.

Vista l’interpretazione dell’Inps sull’argomento si ritiene che  riteniamo che i 12 giorni siano cumulativi per maggio e giugno.


Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Passa dal 30 aprile al 31 luglio, l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, comma 1, legge 104/92).


Reddito di cittadinanza, Naspi, Dis.Coll., ecc.

Sospensione di ulteriori due mesi delle condizionalità ai percettori di Reddito di Cittadinanza, Naspi, DisColl, ecc., per un totale di quattro mesi.


Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi passa da 60 giorni (dal 17 marzo), a cinque mesi.

Sono sospese per lo stesso periodo le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso. 


Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore

Il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene riconosciuto anche agli Enti non commerciali fino ad un massimo di 20mila euro


DURC

La validità del DURC è limitata al 15 giugno.


Reddito di emergenza (REM)

Spetta ai nuclei familiari che, al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:

  1. il richiedente è residente in Italia;
  2. il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, è inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM (vedi più avanti);
  3. il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; 
  4. un valore dell’ISEE inferiore a 15mila euro.

Le domande devono essere presentate entro la fine di giugno ed il beneficio viene erogato in due quote. 

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto cura Italia.

Per l’individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE .


Bonus “600 euro” 

Previsti i bonus per:

  • Professionisti (senza cassa) e Cococo. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
    Per il mese di maggio: i professionisti (senza cassa) possono ottenere il bonus che passa a 1.000euro, a condizione che abbiano avuto una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019.
  • Indennità per i lavoratori autonomiBonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
  • Indennità per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Bonus di 600 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
  • Indennità per lavoratori agricoli. Bonus di 500 euro anche per aprile, erogato in modo automatico dall’Inps.
  • Bonus per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Bonus per aprile e maggio di 600 euro, erogato in modo automatico dall’Inps.
  • Allargamento bonus 600 euroBonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

ATTENZIONE: decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto legge in commento, i bonus già previsti per il mese di marzo non potranno più essere richiesti.


Bonus per lavoratori domestici, colf e badanti

Bonus di 500 euro per aprile e maggio ai lavoratori domestici che hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il lavoratore domestico NON deve essere convivente col datore di lavoro.

Viene erogata dall’INPS in unica soluzione e previa domanda. Le domande possono essere presentate tramite i Patronati.


Smart working – lavoro agile (smart working)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.


Indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto

Se il periodo di percezione dei due ammortizzatori sociali si interrompe tra il 1° marzo ed il 30 aprile, vengono prorogati di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il beneficiario non percepisca uno dei bonus già previsti dal Decreto legge 18/20 o dei nuovi qui descritti. 


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

E’ previsto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.), pari all’80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono compresi gli interventi edilizi per il rifacimento di mense, spogliatoi, spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. 


Proroga dei termini dei versamenti sospesi (Iva, Inps, ecc.)

dal 30 giugno al 16 settembre proroga del termine di ripresa dei versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo, con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019.

In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre.

Proroga al 16 settembre dei versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:

  1. ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  2. IVA;
  3. contributi previdenziali e assistenziali e Inail.

Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti.


Bonus Renzi e bonus sostitutivo di 100 euro

Il bonus di 80 euro ed il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal primo luglio, destinati ai lavoratori dipendenti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.


Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dalle persone fisiche esercenti arti e professioni, e dagli Enti non commerciali, fino all’importo massimo di 60mila euro, per:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
  2. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette;
  5. acquisto ed installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

TARI e IMU

Vengono uniformati al 31 luglio i termini per l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.


Bonus vacanze per famiglie

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dai bed & breakfast e anche dalle strutture agrituristiche che esercitano attività turistico-ricettiva in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.


Cassa integrazione in deroga

Può avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo (richieste ed autorizzate dall’Inps), per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.

È altresì riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per il periodo 1° settembre/31 ottobre, richiesto e gestito direttamente dall’Inps.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Inps i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.