PROTOCOLLO SUL LAVORO AGILE
Confindustria con Nota di Confindustria del 15/12/2021 offre la lettura del documento sottoscritto il 7 dicembre scorso, alla presenza del Ministro del lavoro Andrea Orlando, Confindustria e le altre principali associazioni datoriali e sindacali: il Protocollo nazionale lavoro agile.
Il documento offre alla contrattazione collettiva delle linee di indirizzo di cui tener conto nella futura regolamentazione della materia, posto che sono espressamente fatti salvi gli accordi in materia già intervenuti.
Ecco una sintesi dei principali punti del protocollo:
- conferma l’attuale impianto legislativo, che affida sempre alle parti del rapporto di lavoro – datore di lavoro e lavoratore – il potere regolatorio nella conclusione dell’accordo per l’adesione allo smart working;
- indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, va evidenziata l’importanza, per il datore di lavoro, di adottare le misure tecniche/organizzative volte ad assicurare la c.d. disconnessione;
- in riferimento al tema dell’organizzazione del lavoro con modalità agile conferma quanto previsto dalla legislazione vigente, con riguardo all’assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati;
- conferma la possibile articolazione della prestazione lavorativa in più fasce orarie, comunque individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;
- conferma il principio secondo cui il lavoro agile non è, in prima istanza, compatibile con il lavoro straordinario;
- conferma il principio della libertà del lavoratore di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile;
- considera come “norma” il fatto che la fornitura tecnologica venga fornita dal datore di lavoro;
Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, seguirà una specifica circolare di approfondimento, il Protocollo ha comunque confermato l’impianto della legge 81/2017 e l’applicazione del TU 81-08.
Viene confermata la centralità dell’informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e l’obbligo per quest’ultimo di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.