TABELLA RIEPILOGATIVA
Con Ordinanza del 14/12/2021, il Ministero della Salute, ha introdotto ulteriori restrizioni al regime degli spostamenti in entrata ed in uscita da Stati esteri la cui validità è stata prorogata al 31 gennaio 2022.
A decorrere dal 16 dicembre, i lavoratori di imprese italiane che debbono rientrare nel nostro Paese dopo una trasferta in uno degli Stati di cui all’elenco C dell’Allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021 dovranno presentare al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque deputato al controllo, oltre al Passenger Locator Form in formato digitale e ad una delle certificazioni verdi Covid-19 (riferibile soltanto all’avvenuta vaccinazione o alla guarigione da Covid-19 e non più alla mera effettuazione del tampone), anche la certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, a un tampone molecolare, risultato negativo, oppure a un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel nostro Paese.
In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 (come sopra identificata), fermo restando l’obbligo di sottoporsi a tampone, viene prevista la misura dell’isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con obbligo di sottoporsi a test molecolare o antrigenico alla fine di detto periodo. Tale misura non si applica nel caso in cui la trasferta all’estero non abbia superato le 120 ore.
La medesima documentazione di cui sopra deve essere presentata anche dai lavoratori di imprese estere che entrano nel nostro Paese dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno degli Stati di cui all’elenco C (fatta salva l’ipotesi in cui la permanenza in Italia per esigenze lavorative non superi le 120 ore).