Nota ministeriale su disposizioni Piano Emergenza per Impianti di Stoccaggio Rifiuti

Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Interno con una nota congiunta, hanno ritenuto di fornire le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, in relazione al PEE (Piano di Emergenza Esterno) e sui contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno).

Le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso)., pertanto tali gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI, sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE.

Mentre i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

La circolare si sofferma sulle informazioni da fornire al Prefetto per il PEE, fermo restando che tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.