COVID-19 BONUS SANIFICAZIONE
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 16 dicembre 2020 oltre a prevedere che l’ammontare massimo del credito d’imposta ex art.125 del Dl n.24/2020 fruibile è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 47,1617%, troncando il risultato all’unità di euro, ha richiamato per l’utilizzo dello stesso credito d’imposta i punti 5 e 6 del provvedimento del 10 luglio 2020.
In base a detti punti il credito d’imposta può essere compensato a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e quindi dal 17 dicembre.