NEL FRATTEMPO?
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Il nuovo accordo garantirà:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatorie delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Se entro il 30 giugno non si riuscirà ad “adottare” alcun accordo si dovranno aspettare i mesi successivi e nel frattempo cosa succede in assenza del nuovo accordo? Si continua ad applicare l’accordo vigente.
Ad esempio l’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, decorre dal nuovo accordo Stato Regioni e non dal 30 di giugno:
“In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. (…)
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 [o data della effettiva emanazione dell’Accordo] in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)“.
In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.