Sentenza Cassazione (608): sulla responsabilità del datore di lavoro nelle strutture aziendali complesse – Sezione III penale – n. 36687 del 30 agosto 2019
Due sono i principi che emergono:
- in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di una mancanza nelle attrezzature dei dispositivi antinfortunistici previsti dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, se non ha provveduto a predisporre un’idonea organizzazione della sicurezza
- il secondo che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti per cui, anche se emerge una sua eventuale responsabilità, non viene meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza.
Tali principi sono stati evocati dalla suprema Corte chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato dal Tribunale per avere messo a disposizione dei propri lavoratori dipendenti un trapano a colonna privo delle necessarie adeguate protezioni e che aveva basata la propria difesa sul fatto di avere organizzato in azienda un team di persone esperte, fra le quali anche il RSPP, con l’incarico di controllare le condizioni generali di sicurezza dell’azienda stessa nonché di valutare in particolare la conformità delle attrezzature in essa installate ai requisiti di sicurezza, e sul fatto che le carenze del trapano oggetto dell’infortunio non erano state portate a sua conoscenza e non erano note neanche al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
l ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Secondo l’orientamento della Cassazione, ha sostenuto la Sez. III: “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche nelle strutture aziendali complesse è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di mancanza dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza agli obblighi previsti dalla legge, tra i quali vi è quello, nella specie contestato, di cui all’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2018”.
Correttamente quindi, secondo la suprema Corte, il giudice di merito, applicando i detti principi, aveva ritenuto che l’imputato, essendo non soltanto datore di lavoro quale legale rappresentante della società, ma anche delegato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, non avesse predisposto un’organizzazione aziendale tale da impedire che fossero utilizzabili dai lavoratori macchinari non a norma.