UNICITA’ RSPP: INTERPELLO N. 3/22

Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un R.S.P.P.?

La Commissione interpelli ha risposto al quesito precisando che: il D.Lgs. 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione e si intende costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

La risposta è chiara: un RSPP per azienda o unità produttiva. L’unità produttiva nel D.Lgs. n. 81/2008 impone autonomia gestionale ed organizzativa e addirittura un unico servizio di prevenzione e protezione per più imprese facenti parte di un unico gruppo.

Pertanto è ben evidenziato il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.

Esiste un vincolo legale esplicitato nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.