COVID-19 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Questa mattina è stato condiviso con il Governo, le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, l’aggiornamento del Protocollo sulle misure di Salute e sicurezza firmato lo scorso 14 marzo.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento,con l’obiettivo di rimodulare le misure di contenimento adottate sinora e dare l’avvio alla cosiddetta fase 2, introduce alcune disposizioni tra le quali si evidenzia:

  1. in premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza;
  2. il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  3. il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
  4. la collaborazione tra le committenti e le imprese, e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;
  5. la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
  6. l’iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
  7. l’adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
  8. favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
  9. il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
  10. l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  11. il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
  12.  l’opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
  13. la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008);
  14. il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda. In mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale;