RIFIUTI: IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI PIANO DI EMERGENZA

 Entro il prossimo 6 dicembre, i titolari degli impianti di gestione dei rifiuti, devono inviare al Prefetto competente per territorio,  tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna dell’impianto stesso.

Questo adempimento deriva dall’approvazione delle “linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione” (DPCM il 27 agosto 2021.

Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Ai fini dell’elaborazione da parte del Prefetto dei Piani di Emergenza Esterna, i gestori degli impianti devono fornire le informazioni necessarie per descrivere l’impianto, ad esempio:

  1. dati identificativi dell’impianto e anagrafici del gestore;
  2. descrizione dell’attività svolta (compreso numero di addetti);
  3. autorizzazioni ambientali e di sicurezza;
  4. planimetria dell’area su cui insiste l’impianto e piante in scala degli edifici e delle aree interessate;
  5. relazione tecnica su quantità e tipologia dei rifiuti trattati, capacità di stoccaggio, le caratteristiche di pericolo se sono trattati rifiuti pericolosi, descrizione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente a seguito di un incendio/esplosione; descrizioni delle misure adottate per prevenire incendi, limitare le conseguenze, provvedere al ripristino ed disinquinamento, nonché per allertare le autorità competenti.