COVID-19 NUOVO DECRETO LEGGE NR. 19 DEL 25-03-2020
Si trasmette il testo definitivo del decreto-legge n. 19 del 25-03-2020 recante nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vigente al: 26-3-2020
Riepiloghiamo nel seguito le principali novità facendo presente che non cambiano le “misure urgenti” e restrittive indicate nel D.L. nr. 18 del 17-03-2020.
Art. 1
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate una o più’ misure tra quelle di cui al comma 2 (misure restrittive), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più’ volte fino al 31 luglio 2020,
Art. 2
Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già’ adottate con i DPCM adottati in data 8-9-11 e 22 marzo 2020,
per come ancora vigenti alla data odierna. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Art. 3
- Nelle more dei DPCM adottati in data 8-9-11 e 22 marzo 2020 le regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive senza incisione delle attività’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
- I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e/o regionali.
Art. 4
Il mancato rispetto delle misure restrittive e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Art. 5
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.