Sanzioni per mancato monitoraggio di emissioni di anidride carbonica dalle navi
Lo schema di Dlgs che definisce le sanzioni per il mancato monitoraggio delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo è stato varato dal Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2019.
Il regolamento 2015/757/Ue entrato in vigore il 1° luglio 2015, stabilisce le regole che gli armatori che utilizzano i porti Ue devono rispettare al fine di monitorare e comunicare, con cadenza annuale, le emissioni di CO2 prodotte dalle navi di stazza superiore a 5mila tonnellate.
A decorrere dal 1 gennaio 2018, le società, in base al piano di monitoraggio, monitorano su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2.
A decorrere dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2.
Il provvedimento in uscita stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro nel caso di mancato adempimento o di adempimento incompleto degli obblighi di monitoraggio, da 30.000 euro a 150.000 euro nel caso di mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero di mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio e da 10.000 euro a 50.000 euro nel caso di violazione obblighi di comunicazione.
Si resta in attesa dell’entrata in efficacia del provvedimento.