Interpello n.2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI
La Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi devono confrontarsi con le attività riportate alle lettera d) dell’Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106″.
Al punto d) si citano fra le “ESEDI” anche le “attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati” ricondotte all’interno della voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
La Commissione Interpelli ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del TUS (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del Decreto legislativo 81/08.