RIFIUTI: D.L. RILANCIO E ORDINANZE REGIONALI

La Legge del 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL Rilancio ha introdotto l’art. 228-bis, che ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”  in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.

L’articolo abrogato prevedeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183, c.1, lettera bb), n. 2 D.L. 152/2006, fosse consentito fino ad un quantitativo massimo doppio (60mc.) con un limite temporale  di durata non superiore a diciotto mesi.

Durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, molte Regioni hanno adottato Ordinanze urgenti che hanno introdotto forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui propri territori aderendo alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 –  “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19“.

Il Ministero, in tema di deposito temporaneo, ha espressamente previsto la possibilità per le Regioni di normare il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183 sopra citato e per un limite temporale massimo non  superiore a 18 mesi.

Le Ordinanze urgenti hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni  forma di gestione dei rifiuti.

Nel caso ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può prorogare con specifiche prescrizioni l’efficacia delle Ordinanze anche oltre i termini indicati.

Si precisa che l’Ordinanza n. 23 del 29 aprile 2020 – come le altre adottate in materia di gestione dei rifiuti in periodo di emergenza sanitaria – ha efficacia gerarchicamente superiore alla legge ordinaria e che le disposizioni relative al deposito temporaneo (raddoppio del criterio temporale e quantitativo e durata massima) nella stessa contenute trovano applicazione dalla data della pubblicazione fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del Codice dell’Ambiente, ricordata sopra.

Si ricorda che nell’Ordinanza regionale ligure è altresì prevista una proroga di tre mesi per il versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di gestione semplificata dei rifiuti, che scade il 30 luglio 2020.