Nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di spettacolo

Il progetto verte su disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, sia a carattere pubblico che privato, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

  • i luoghi all’aperto non delimitati;
  • i locali destinati a riunioni operative;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori. Ad esempio, bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare non sono contemperati dal progetto di regola tecnica che può comunque costituire un utile riferimento;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.

Il progetto della norma è ancora nella fase di disamina e pertanto non si è in grado di riportare un testo definitivo.

È definita l’architettura della RTV che prevede un’articolazione confrontabile con quella delle più recenti RTV emanate quali complemento del D.M. 03/08/2015.