ALBO GESTORI AMBIENTALI

Aggiornamenti sulle figure di responsabile tecnico e legale rappresentante

Con la Deliberazione N. 7 si ritiene che il responsabile tecnico svolga delle mansioni complementari a quelle del legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali ed essenziali al funzionamento dell’azienda e ha considerato che l’applicazione della dispensa dalla verifica d’idoneità del legale rappresentante debba comunque garantire che lo stesso abbia svolto detto compito per un adeguato periodo.

Dall’entrata in vigore della Deliberazione, il 16 novembre 2022, è revocata la Circolare n. 59/2018 e sono state modificate le precedenti Deliberazioni:

  • è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi 5 anni entrambi gli incarichi, nonché nei 20 anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di R.T. nel settore di attività oggetto dell’iscrizione;
  • il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di R.T.;
  • la prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità (art. 2, comma 4, Deliberazione n.6/2017) entro 1 anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine, il soggetto deve superare la verifica iniziale;
  • il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.;
  • la verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente;
  • la verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente, purché entro la data di scadenza della rispettiva validità.