Aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti a gas

Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.

Si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Non si applica agli:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Nell’art.2 si specifica che gli obiettivi della regola tecnica, oltre a salvaguardare persone, beni e assicurare la sicurezza dei soccorritori contro i rischi di incendio ed esplosione riguardano anche la realizzazione degli impianti in modo da:
•evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
•limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
•limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
•garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.