Sentenza Cassazione n.23140/2019: omicidio colposo per il titolare dell’impresa edile che non ha adottato i parapetti anti-caduta

L’uso delle cinture di sicurezza non sostituisce l’obbligo di approntare impalcature e ponteggi in caso di lavori ad altezze superiori a due metri

La Cassazione boccia il ricorso dell’imprenditore che, tra l’altro, puntava a far valere il fatto che i parapetti non sarebbero stati necessari, visto che gli operai avevano in dotazione le cinture si sicurezza.

Non è così poiché “in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri», l’obbligo del datore di lavoro “di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare“.

In tema di infortuni sul lavoro, l’uso delle cinture di sicurezza – misura di carattere generale e imperativo – deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt’al più, ad attenuare soltanto il rischio.