Cos’è il MUD?

Il MUD o Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, è una comunicazione che enti e imprese devono presentare annualmente, indicando la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Scadenza presentazione MUD 2025

Il MUD 2025, riferito ai dati dell’anno 2024, deve essere presentato entro il 30 aprile 2025, salvo eventuali proroghe ufficiali.

Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Chi deve presentare il MUD?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – “Comunicazione Rifiuti” sono:
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006;

Quali soggetti sono esonerati?

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

    • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
    • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Restano ferme le particolari modalità semplificate per alcune categorie (es. specifici codici ATECO che producono rifiuti pericolosi sanitari).

Modalità di presentazione del MUD

Il MUD può essere presentato in:

1️⃣ Modalità Telematica (obbligatoria per la maggior parte dei soggetti)

Tramite il portale ufficiale MUD per:

  • Comunicazione Rifiuti

  • Veicoli Fuori Uso

  • Imballaggi

  • Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

2️⃣ Modalità Semplificata

Consentita solo ai produttori iniziali che rispettano contemporaneamente precise condizioni (numero limitato di rifiuti, trasportatori e destinatari, conferimenti solo sul territorio nazionale).
La dichiarazione viene compilata online e trasmessa via PEC in formato PDF.

Quali sono le sanzioni previste?

Il soggetto che non effettua la comunicazione o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160.

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