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12-2-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 36 Art. 6 (estratto)

Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti 

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui
all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 30 marzo
2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter
e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9,
9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater
e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi
quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre
2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è istituito il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti,
gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi,
entro il termine individuato con il decreto di cui al
comma 3 -bis , gli enti e le imprese che effettuano il trattamento
dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale o che operano in qualità di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi
istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non
pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3 -bis . Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti
di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità
di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico
nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti
obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi,
nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti,
secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione
di tutti gli operatori.

3 -ter . Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena
operatività del Registro elettronico nazionale come individuato
con il decreto di cui al comma 3 -bis , la tracciabilità
dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle
modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo
194 -bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si
applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 258
del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo
n. 205 del 2010.

3 -quater . L’iscrizione al Registro elettronico nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di
un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale
copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 -bis , da aggiornare
ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo
di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità
di versamento. Agli oneri derivanti dall’istituzione
del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di
euro per l’anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di
euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro
per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. A decorrere dall’anno 2020 agli oneri di funzionamento
si provvede con i proventi derivanti dai diritti
di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

3 -quinquies . La violazione dell’obbligo di iscrizione,
il mancato o parziale versamento del contributo e
le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui
al comma 3 -bis sono soggetti a sanzioni amministrative
pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole
condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli
importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti
di cui all’articolo 252, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo,
secondo criteri e modalità di ripartizione fissati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

3 -sexies . Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.