CIRCOLARE N. 6 “CODICI C.E.R.” E CIRCOLARE N. 7 “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”
Per quel che riguarda l’utilizzo dei codici CER che terminano con “99” (Circolare n. 6 del 29/06/2020), vi è la necessità di attenersi alla procedura descritta al punto 3 dell’introduzione dell’Allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/06, “dove è chiaro che l’attribuzione dei codici dell’EER terminanti con le cifre 99 ha carattere puramente residuale”; inoltre si aggiunge che, “fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER”, le sezioni regionali devono procedere all’esame dei codici che terminano con 99 alle seguenti condizioni:
- il codice EER sia adeguatamente descritto;
- sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e Reg. (UE) n. 1357/2014.
Tali condizioni non si rendono necessarie qualora il codice EER del rifiuto sia individuato da norme regolamentari o da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.
In materia di provvedimenti disciplinari (Circolare n.7 del 29/06/2020), il Comitato chiarisce che in sede di procedimento disciplinare, le variazioni, intervenute sulle imprese iscritte all’Albo in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, non assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.