COVID-19 DPCM DEL 03/11/2020
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm-3-Novembre-2020 che avrà validità dal 06/11 al 03/12/2020.
Le regole ed i divieti saranno diversi a seconda della zona di appartenenza (come da Allegato 25)
- rossa a rischio alto (scenario di tipo 4 a livello rischio alto)
- arancione a rischio alto (scenario di tipo 3 a livello rischio alto)
- giallo a rischio intermedio
- verde a rischio basso
Sarà il Ministero della Salute a collocare ciascuna Regione in una delle tre fasce di rischio. In modo automatico in base ai 21 parametri, ma con la possibilità di deroghe concordate con le stesse Regioni interessate.
Ogni 14 giorni sempre il Ministero della Salute provvede ad aggiornare l’elenco delle Regioni con le fasce di appartenenza.
Indicazioni a livello nazionale (Art. 1)
DALLE 22 ALLE 5 SPOSTAMENTI VIETATI SALVO NECESSITÀ
Il dpcm prevede che dalle 22 alle 5 siano “consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi“.
MASCHERINE
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili anche auto-prodotte in materiale multistrato.
CAPIENZA DEI MEZZI PUBBLICI AL 50%
La bozza del dpcm prevede “un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito”.
SCUOLA IN PRESENZA PER ELEMENTARI E MEDIE
Il dpcm prevede che “l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continui a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Per le scuole secondarie la didattica integrata sarà del 100 per cento.
PER LE FASCE ARANCIONI (scenario di tipo 3 con un livello di rischio alto)
“Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori”. Gli spostamenti potranno essere motivati “da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
“Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati”, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
“Sospese le attività di ristorazione” tranne per la sola consegna a domicilio e asporto fino alle ore 22.00.
PER LE FASCE ROSSE (scenario di tipo 4 con un livello di rischio alto)
“Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori”. Gli spostamenti potranno essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
“Sospese le attività commerciali al dettaglio” fatta eccezione per vendita di generei alimentari o di prima necessità individuate all’Allegato 23.
“Sospese le attività di ristorazione” tranne per la sola consegna a domicilio e asporto fino alle ore 22.00.
“Sospese le attività svolte nei centri sportivi all’aperto”, così come “tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.
E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Scuola: didattica in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado.
“Sospese le attività inerenti la persona” diverse da quelle indicate all’Allegato 24
Link per leggere gli allegati dal nr. 1 al nr. 24.